05 giugno 2024

Doppio licenziamento in attesa della sentenza sul primo licenziamento: è possibile?

In caso di doppio licenziamento intimato allo stesso lavoratore, la Cassazione, con la sentenza numero 2274 del 23 gennaio 2024, ha chiarito sia che tale condotta datoriale, entro certi precisi limiti, è del tutto legittima sul piano sostanziale, sia che i due atti di recesso sono del tutto autonomi e distinti l’uno rispetto all’altro, ed entrambi idonei ad esplicare gli effetti estintivi del rapporto di lavoro. 

Ovviamente resta fermo che il secondo licenziamento produce i suoi effetti solo laddove il prima venga dichiarato invalido o inefficace.


Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione

Il caso riguarda il datore di lavoro che ha comminato a un lavoratore un primo licenziamento disciplinare (per determinati e specifici fatti oggetto di una prima contestazione di addebito disciplinare) a cui è seguito un secondo licenziamento disciplinare (per fatti del tutto diversi da quelli relativi al primo recesso, pure oggetto di una distinta contestazione di addebito disciplinare). La Corte di Cassazione ha chiarito che i due atti di recesso sono due atti sostanziali autonomi, in cui il secondo nasce come inefficace perché successivo al primo munito di analoghi effetti, ma può divenire successivamente efficace o definitivamente inefficace se il giudizio sul primo si definisce con sentenza passata in giudicato.


Che cosa vuol dire?

In sintesi, l’efficacia del secondo licenziamento dipende e discende dal giudizio, accertato con sentenza passata in giudicato, relativo al primo:

  • se il primo viene dichiarato legittimo (e perciò efficace) con sentenza passata in giudicato, il secondo è definitivamente improduttivo di effetti

  • se invece, il primo viene giudicato illegittimo e improduttivo di effetti estintivi, allora il secondo può divenire efficace.



Il principio di diritto sostanziale

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione è che il diritto sostanziale ammette l’intimazione di un doppio licenziamento purché i due recessi si basino su cause o motivi tra loro distinti e siano reciprocamente del tutto autonomi e distinti. Il solo procedere ad un secondo licenziamento non è di per sé un comportamento illegittimo, salvo il nesso con il primo per ciò che attiene al piano dell’efficacia/inefficacia.

Precisamente, la Corte ha affermato che in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente


Opportunità di approfondimento

Per comprendere nel dettaglio il tema del doppio licenziamento e la pronuncia della Corte di Cassazione, l’opportunità di approfondimento è rappresentata dal webinar dal titolo: Doppio licenziamento in attesa della sentenza sul primo licenziamento: in quali casi è ammesso

Durante l’incontro, faremo chiarezza su questa peculiare fattispecie per capire, alla luce delle pronunce di legittimità, in quali casi sia possibile comminare un secondo licenziamento e con che effetti. Per registrarti visita la pagina dedicata qui. 


Il nostro punto di vista 

È dunque ben possibile per il datore di lavoro procedere con la comminazione di due licenziamenti successivi, purché questi siano basati su cause/motivi del tutto autonomi o distinti l’uno dall’altro. Ciò significa che, se si tratta di licenziamenti disciplinari, i fatti addebitati devono essere diversi e distinti; è possibile anche che vi sa una successione tra un licenziamento per motivi soggettivi e uno per motivi oggettivi, o viceversa.

Quello che è chiaro è che il secondo recesso sorge come improduttivo di effetti: l’inefficacia può essere solo temporanea oppure definitiva a seconda del giudizio circa il primo licenziamento. Ciò significa che solo nel momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel processo di impugnazione relativo al primo si capirà se il secondo avrà o meno prodotto i propri effetti.


Francesca Marchesan
Socia, Avvocato e Consulente legale di WI LEGAL


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